Cagliari NewsPROTOTIPO v0

Cagliari | Ultime notizie ed eventi da Cagliari

Sardegna

Tre nuraghi salvano il paesaggio: stop al mega impianto agrivoltaico a Guspini

Maggio 27, 2026 · Cristian Melis

Negata la compatibilità ambientale a Guspini per l’agrivoltaico

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna mette un punto fermo nella complessa controversia sulla transizione energetica e la tutela del territorio isolano. I magistrati della prima sezione hanno respinto l’impugnazione promossa da una società energetica contro i ministeri dell’Ambiente e della Cultura. Al centro del dibattito giudiziario si trovava il destino di un imponente stabilimento per la produzione di energia pulita nelle campagne del Medio Campidano. Con questa pronuncia, i giudici confermano la legittimità dei pareri negativi espressi dagli organi tecnici statali durante le prime fasi istruttorie. L’ordinanza assume un valore emblematico per la pianificazione dei futuri investimenti industriali nell’isola, ribadendo la preminenza della salvaguardia dei contesti storici e naturalistici. Attraverso questa sentenza, risulta definitivamente negata la compatibilità ambientale a Guspini per il progetto AgriMarmida.

La battaglia sui nuraghi e i vincoli archeologici

La società ricorrente ha tentato di smontare l’impianto motivazionale dei ministeri contestando la reale incidenza della struttura sui monumenti storici della zona. La difesa dell’azienda ha evidenziato come l’area di progetto non risulti interessata da vincoli diretti e ha definito il territorio circostante come un comune paesaggio agricolo. I tecnici statali hanno però individuato ben tre monumenti protetti da decreti ministeriali proprio all’interno della fascia di rispetto dei cinquecento metri: il nuraghe Santa Sofia a circa 380 metri, il nuraghe Baccas a 140 metri e il nuraghe Peppi Tzappus a soli 120 metri dall’area d’installazione dei moduli. I ministeri hanno inserito nel dossier anche un ulteriore elenco di beni culturali compresi in una fascia più ampia, ravvisando un potenziale impatto visivo e percettivo che la pur prevista barriera vegetale lungo i confini dei lotti non avrebbe potuto mitigare.

La difesa dell’azienda e il Piano Paesaggistico

L’impresa elettrica ha difeso la bontà del proprio operato richiamando la natura agrivoltaica della centrale, caratterizzata da inseguitori solari alti quasi quattro metri e ampiamente distanziati per garantire la continuità delle coltivazioni e il mantenimento delle nicchie ecologiche. La società ha sottolineato di aver modificato il lay-out dei pannelli per rispettare le distanze dai canali idrici previste dal PAI e ha ricordato l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica per il cavidotto di connessione. La ditta ha inoltre contestato il blocco basato sul Piano Paesaggistico Regionale, che qualifica i terreni come aree ad utilizzazione agro-forestale. Secondo la tesi della ricorrente, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili mantengono una preminente rilevanza pubblica e una compatibilità ontologica con il mondo agricolo, escludendo qualsiasi processo degenerativo o consumo di suolo.

L’allarme per l’effetto cumulativo e la saturazione

Un passaggio cruciale del provvedimento ministeriale riguarda l’effetto cumulativo causato dalla massiccia proliferazione di richieste per centrali eoliche e fotovoltaiche nel Medio Campidano. Gli organi di controllo hanno evidenziato il rischio concreto di una saturazione industriale del territorio, capace di alterare sensibilmente la percezione dei luoghi anche a causa del fenomeno di riflessione della luce solare sulle distese di specchi. Il Ministero ha sottolineato che le istanze presentate nell’isola superano già di sette volte gli obiettivi fissati per il 2030, prefigurando una vera sostituzione del patrimonio culturale con aree tecnologiche estranee al contesto storico consolidato. L’impresa ha giudicato erroneo questo calcolo. Ritenendo che la valutazione degli impatti debba limitarsi esclusivamente alle strutture già esistenti o formalmente approvate, escludendo i progetti ancora in fase di esame.

L’ampia discrezionalità tecnica della VIA

Il Tar Sardegna ha respinto le tesi della società energetica ricordando i limiti invalicabili del sindacato giurisprudenziale sulle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. La VIA non costituisce un semplice atto di gestione tecnica. Ma rappresenta un provvedimento ad altissima discrezionalità amministrativa che bilancia la tutela della natura con lo sviluppo economico. I magistrati hanno ritenuto le valutazioni dei ministeri pienamente logiche, coerenti e insindacabili nel merito. Il tribunale ha evidenziato l’insufficienza del monitoraggio faunistico effettuato dall’azienda, che ha dedicato poche giornate alle osservazioni sul campo senza coprire le diverse stagioni riproduttive. In applicazione del principio di precauzione, l’amministrazione ha legittimamente vietato l’opera di fronte al dubbio scientifico sul futuro della biodiversità locale.

Il principio di autoresponsabilità del privato

La sentenza chiarisce che le procedure di valutazione preventiva richiedono la massima trasparenza e completezza documentale sin dal momento del deposito dell’istanza iniziale. Il privato possiede un preciso dovere di autoresponsabilità, che impone la presentazione di elaborati chiari, stabili e conformi ai modelli legali vigenti. Il processo di valutazione non può trasformarsi in una trattativa infinita o in una progressiva costruzione del lay-out.